PROFILO

ALCUNI CASI TRATTATI IN QUALITÀ' DI CTP


In questo spazio voglio riportare solo alcune delle consulenze tecniche svolte per clienti che partivano da una condizione giudiziaria sfavorevole essendo stati indicati come responsabili di reati dalla Procura competente.

TRIBUNALE PENALE DI TERAMO


Il caso
Un noto mprenditore della costa Teramana  (C.A.) viene ritenuto autore di alcune firme vergate su assegni bancari che lo stesso disconosce. Il PM su denuncia dello stesso imprenditore apre un'indagine e incarica il proprio consulente di svolgere indagini e verificare se le firme siano riconducibili al denunciante.  Quest'ultimo confidando nella professionalità del perito nominato dal PM ritiene non necessario nominare un proprio consulente tecnico. (la nomina di un consulente tecnico di parte è sempre consigliata, in questo caso il cliente avrebbe evitato di trovarsi in situazioni spiacevoli risparmiando in termini di stress emotivo e spese legali) .
 L'imprenditore viene convocato dal Perito del PM e rilascia un saggio grafico comparativo. Il Perito successivamente acquisisce ulteriori firme comparative in diversi uffici pubblici per avere un campione adeguato di firme comparative.
Al termine dell'attività peritale il consulente del PM ritiene l'imprenditore autore delle firme. Il PM  pertanto sulla base della consulenza chiedere al GIP il rinvio a giudizio.
Su richiesta dello  Studio legale Dell'Orletta svolgevo accurati e fondamentali accertamenti tecnici e strumentali sulle firme in contestazione nonché approfonditi confronti documentali. Nel corso delle  operazioni tecniche rilevavo numerose discordanze grafiche d'ordine sostanziale che mi permettevano di produrre note tecniche e osservazioni altamente probanti a favore del mio assistito.  
Nel corso dell'attività operavo una rielaborazione critica e oggettiva della perizia svolta dal consulente del PM smontando letteralmente le conclusioni raggiunte dal perito essendo completamente errate nel metodo e nell'interpretazione.

L'udienza dinanzi al GIP
Nel corso dell'udienza dopo l'escussione del perito del PM venivo sottoposto ad audizione da parte del GIP.  Alle richieste del GIP fornivo spiegazioni oggettive e altamente probanti indicando con riferimenti grafici gli errori e le mancanze dell'elaborato peritale redatto dal perito del PM. A
l termine dell'udienza il GIP riteneva utile approfondire gli accertamenti grafici nominando un proprio consulente tecnico con l'incarico di svolgere ulteriori accertamenti grafici.

La nuova consulenza tecnica richiesta dal GIP, alla quale partecipavo come CTP su incarico della  parte da me rappresentata, si concludeva a favore del mio assistito. 

Il dispositivo della sentenza del GIP scagionava il sig. C.A. per non aver commesso il fatto.



TRIBUNALE PENALE DI CHIETI


Il caso
Un pensionato ( G. G.) viene ritenuto autore di una firma vergata su un cartellino sportivo del nipote. Il PM su denuncia del padre del ragazzo apre un'indagine e incarica il proprio consulente di svolgere accertamenti tecnici e verificare se la firma siano riconducibile al nonno del ragazzo.  Quest'ultimo confidando nella professionalità del perito nominato dal PM ritiene non necessario nominare un proprio consulente tecnico.  
Il Perito del PM al
 termine dell'attività peritale  conclude la propria attività indicando come autore della firma il nonno del ragazzo. Su incarico di G.G.  effettuo diversi accertamenti tecnici e strumentali sulla firma in contestazione nonché approfonditi confronti documentali.
Nel corso delle
operazioni rilevavo nella consulenza del perito del PM diverse interpretazioni anomale del gesto grafico e considerazioni assolutamente non calzanti e irreali. Numerose erano le discordanze grafiche d'ordine sostanziale e formale.  
Anche questa volta  la minuziosa attività tecnica mi permettevano  di produrre note critiche e osservazioni articolate e probanti avverso le conclusioni del perito, completamente errate nel metodo e nell'interpretazione.

L'udienza dinanzi al GIP
Nel corso dell'udienza dopo l'escussione del perito del PM venivo sottoposto ad audizione da parte del GIP.  Alle richieste del GIP fornivo spiegazioni oggettive e argomentate con riferimenti di illustri grafologi e leggi grafiche. Al termine dell'udienza il GIP, ritenendo valide le mie osservazioni, decideva di nominare un proprio consulente per approfondire gli accertamenti grafici.

Anche in questo caso la nuova consulenza tecnica richiesta dal GIP, alla quale partecipavo come CTP per la parte da me rappresentata, si concludeva a favore del mio assistito. 

Il dispositivo della sentenza del GIP scagionava il sig. G.G. per non aver commesso il fatto.



TRIBUNALE PENALE DI FOGGIA


Il caso
Un imprenditore ( N.C.) viene ritenuto autore di diverse firme  vergate  su contratti d'acquisto di vetture e varie fideiussioni.
l PM del T
ribunale di Foggia apre un'indagine e incarica il proprio consulente di svolgere accertamenti tecnici e verificare se la firme siano riconducibile all'imprenditore. Quest'ultimo confidando nella professionalità del perito nominato dal PM ritiene non necessario nominare un proprio consulente tecnico di parte.  
Il Perito del PM al
 termine dell'attività peritale conclude la propria attività indicando come autore delle firme il sig. C.N.
Su incarico  dello Studio Legale CARRETTA, acquisita la documentazione peritale, provvedo ad effettuare approfonditi accertamenti tecnici e strumentali sulle firme. Operavo inoltre un'accurata lettura delle argomentazioni offerte dal consulente del PM rilevando numerosi errori di carattere sia tecnico che interpretativo.  Dette attività mi permettevano  di produrre un corposo fascicolo contenente dure critiche all'attività del consulente del PM e offrivo allo studio legale  osservazioni tecniche articolate e probanti.
L'udienza dinanzi al GIP
Nel corso dell'udienza dopo l'escussione del perito del PM, venivo sottoposto ad audizione da parte del GIP e dei legali delle parti in causa.  Al termine dell'udienza il GIP riteneva necessario nominare un proprio consulente tecnico per approfondire gli esiti contrastanti evidenziati  nell'elaborato del consulente del PM e fatti emergere dal sottoscritto CTP.
Anche in questo caso la nuova consulenza tecnica richiesta dal GIP, alla quale partecipavo come CTP per la parte da me rappresentata, si concludeva a favore del mio assistito.


 Il dispositivo della sentenza del GIP scagionava il sig. C.N. per non aver commesso il fatto.